REGOLAMENTO E.B.A.L.

(Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Liguria)

Articolo n. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, disciplina il funzionamento dell’E.B.A.L. ed è integrativo
dell’accordo istitutivo stipulato il 30/09/1974 per la provincia di Imperia e degli accordi
provinciali specifici per i territori delle province di Genova, Savona, La Spezia.
Entra in vigore dal 19/02/2024 ed il Comitato annualmente ha l’obbligo di rivederlo per
eventuali proposte di modifica.

Articolo n. 2 – AMMINISTRAZIONE
L’E.B.A.L. ha sede in Sanremo (IM) – Via Roma, 187 ed è dotato di un ufficio che ne cura
la segreteria e l’operatività.
Il gettito complessivo dei contributi giornalieri fissato dal CPL è da calcolarsi sulla
retribuzione lorda contrattuale sia per gli operai agricoli, florovivaisti, manutentori del
verde, agrituristici, ittici e mitilicoltori a tempo indeterminato che per quelli a tempo
determinato e delle aziende che fanno richiesta di aderire.
Quanto sopra è dovuto per ciascuna giornata accertata in via definitiva per l’anno
precedente ai fini dell’applicazione dei contributi agricoli unificati, anche nel caso in cui
l’azienda avesse diritto ad agevolazioni contributive di qualsiasi genere. Detto contributo è
per il 64% a carico del datore di lavoro e per il 36% a carico del lavoratore. I contributi
sono versati a cura del datore di lavoro a mezzo modello F24 inviato dall’ I.N.P.S. della
provincia di competenza.

Articolo n. 3 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO

I lavoratori aventi titolo alle prestazioni E.B.A.L. sono i dipendenti con la qualifica di
operaio, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, di aziende agricole, che
applicano il CPL operai agricoli e florovivaisti, aziende cooperative agricole e aziende
forestali che dichiarano i propri dipendenti alla gestione previdenziale agricola delle
province della Liguria. Per tutte le aziende che non applicano il CPL agricoli è necessario
che facciano richiesta di adesione scritta che verrà valutata dal comitato.

Articolo n. 4 – DIRITTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE DALL’E.B.A.L.

Il diritto ad ottenere le prestazioni erogate dall’E.B.A.L. sorge con il realizzarsi delle
seguenti condizioni:
a) Per prestazioni di malattia (vedi successivo art. 6), riconosciuto dall’INPS, è
necessario un accredito di giornate retribuite non inferiore a 51 (cinquantuno),
nell’anno in cui viene richiesta la prestazione e/o nell’anno precedente;
b) Per prestazioni di infortunio (vedi successivo art. 6) è sufficiente il riconoscimento
da parte dell’Ente Inail;
c) Per prestazioni straordinarie (vedi successivo art. 7) è necessario un accredito di
giornate retribuite non inferiore a 101 (centouno), nell’anno in cui viene richiesta la
prestazione e/o nell’anno precedente.
d) Che siano stati versati all’E.B.A.L. i contributi da parte dell’azienda presso la quale il
richiedente presta o ha prestato la propria attività lavorativa, oppure in caso di
inadempienza l’azienda abbia accettato il debito, previa adesione ad un piano di
rateizzazione proposto e accertato dal Comitato di Gestione dell’E.B.A.L.

Articolo n. 5 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO
Sono esclusi dalle prestazioni i lavoratori che fruiscono di indennità in altri settori di attività
o che prestino la loro opera in aziende non aventi luogo di lavoro nelle province della
Liguria.

Articolo n. 6 – TRATTAMENTO ORDINARIO – INTEGRAZIONE MALATTIA E
INFORTUNIO.
A – In caso di malattia l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà
diritto:
1. Operaio a Tempo Indeterminato: ad un’integrazione, per un periodo
massimo di 180 giorni nell’anno (1° gennaio – 31 dicembre), per ogni giornata
riconosciuta e liquidata dall’Ente all’uopo preposto, pari alla differenza fra quanto
liquidato dall’Ente e il 100% (cento per cento) della retribuzione contrattuale
percepita all’insorgere dell’evento comprensiva dei relativi ratei di 13° e 14°
mensilità.
2. Operaio a Tempo Determinato: ad un’integrazione, per un periodo massimo di
180 giorni nell’anno (1° gennaio-31 dicembre), per ogni giornata riconosciuta e
liquidata dall’Ente, pari alla differenza fra quanto liquidato dall’Ente e il 100%
(cento per cento) della retribuzione contrattuale.
In deroga alle disposizioni INPS vigenti per gli OTI e gli OTD, l’E.B.A.L.
assorbe l’integrazione pari al 100% della retribuzione contrattuale del periodo
di carenza riconosciuta dall’Ente pari a tre giorni .
Alla domanda di integrazione della malattia vanno allegati:
– Certificato medico
– Busta paga del periodo della malattia per gli OTI- Certificato di liquidazione dell’Inps (in caso di malattie superiori ai 3 giorni) recante
indicazione della retribuzione media giornaliera per gli OTD.
– Iban del richiedente
B – In caso di infortunio l’operaio agricolo, in aggiunta al trattamento di Legge,
avrà diritto:
1. Operaio a Tempo Indeterminato: ad un’integrazione, per ogni giornata
riconosciuta e liquidata dall’Ente all’uopo preposto, pari alla differenza fra quanto
liquidato dall’Ente e il 100% (cento per cento) della retribuzione contrattuale
percepita all’insorgere dell’evento comprensiva dei relativi ratei di 13° e 14°
mensilità.
2. Operaio a Tempo Determinato: ad un’integrazione, per ogni giornata riconosciuta e
liquidata dall’Ente, pari alla differenza fra quanto liquidato dall’Ente e il 100%
(cento per cento) della retribuzione contrattuale percepita all’insorgere dell’evento.
In deroga a quanto stabilito dall’articolo n. 213 del Testo Unico sugli Infortuni
DPR del 30 giugno 1965 n. 1124, l’E.B.A.L. assorbe l’integrazione dei primi tre
giorni di carenza in sostituzione dei datori di lavoro.
Alla domanda di integrazione dell’infortunio vanno allegati:
– Prospetto di liquidazione dell’Inail
– Iban del richiedente
C – Sussidio integrativo per maternità a rischio.
Per le lavoratrici che, a causa di gravi complicanze della gestazione documentate dai
certificati previsti dalla normativa vigente, devono assentarsi anticipatamente rispetto alla
data dell’astensione obbligatoria, viene stabilito un contributo mensile forfetario di euro
250,00 per tutta la durata di assenza anticipata.
La domanda di integrazione va presentata dopo il parto, entro 60 giorni.
Alla domanda per maternità a rischio vanno allegati:
– certificato medico e provvedimento della competente Direzione Provinciale del
Lavoro di interdizione lavorativa che indichi il periodo totale di astensione.
– Iban della richiedente

Articolo n. 7 – TRATTAMENTO PRESTAZIONI STRAORDINARIE
Su insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, che potrà richiedere documentazione
integrativa a verifica dei dati dichiarati e decidere di liquidare somme diverse in base alle
disponibilità finanziarie, gli aventi diritto, in aggiunta alle prestazioni di cui al precedente
art. 6, potranno inoltre fruire di:
A – indennità di decesso per infortunio sul lavoro dell’iscritto all’E.B.A.L.
Questa indennità è concessa sia all’operaio agricolo che al datore di lavoro.
Il valore dell’indennità da corrispondere complessivamente agli eredi sarà del seguente
importo:
– euro 3.000,00 (tremila).
Per avere diritto a tale indennità i richiedenti dovranno produrre la dichiarazione di
successione presentata all’Agenzia delle Entrate.
Ebal riconoscerà a ciascun erede la rispettiva parte secondo la quota di eredità spettante a
quest’ultimo.
Tale prestazione ha natura unitaria e gli eredi legittimi o affini dell’iscritto defunto sono
creditori in solido dell’Ebal ex art. 1292 c.c.; la domanda puo’ essere presentata da uno
solo e l’adempimento verso questi libera E.B.A.L. anche verso altri.
Alla domanda vanno allegati:
– Domanda di successione presentata in Agenzia delle Entrate
– Iban del richiedente
B – contributo per busti ortopedici, occhiali da vista, lenti a contatto da vista,
protesi dentarie e apparecchi ortodontici, apparecchi acustici od altri sussidi
ortopedici.
Questo contributo è concesso solo agli operai agricoli ed ai loro familiari a
carico.
L’E.B.A.L. rimborserà, dietro presentazione di idonea documentazione relativa alle spese
sostenute, un importo pari al 60% (sessanta per cento) della spesa riconosciuta
ammissibile per un totale annuo di euro 600,00 (seicento) a famiglia. Di quanto sopra
potranno beneficiare anche i seguenti familiari dell’operaio agricolo: figli minorenni o
maggiorenni, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
nonché il coniuge non separato o unito civilmente, i genitori, purché all’atto dell’evento
risultino a carico del lavoratore ai fini fiscali (cioè beneficiano della detrazione fiscale
spettante per legge).
Alla domanda vanno allegati:
– Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata “familiari a carico”
– Autocertificazione a conferma che anche per l’anno in corso i familiari sono a carico
– Fattura o scontrino fiscale della prestazione
– Iban del richiedente

Questo contributo è concesso solo all’operaio agricolo.
Per gli studenti, figli di dipendenti di aziende iscritte all’E.B.A.L.,
regolarmente frequentanti corsi universitari, in regola con gli esami previsti dal piano di
studi personale approvato dal Consiglio di Facoltà, per ogni anno di corso accademico
regolarmente concluso sarà erogata una somma annuale pari ad euro 500,00
(cinquecento).
Alla domanda devono essere allegati:
– dichiarazione dell’Università attestante che lo studente è in regola con l’anno
accademico
– Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata “familiari a carico”
– Autocertificazione a conferma che anche per l’anno in corso i familiari sono a carico
– Iban del richiedente
D – Borse di studio per la laurea.
Questo premio è concesso sia all’operaio agricolo che al datore di lavoro.
Per gli studenti, figli di dipendenti e figli di datori di lavoro titolari di aziende in regola con
il versamento dei contributi E.B.A.L., che hanno conseguito la laurea con votazione pari a
110/110 sarà corrisposta una somma di € 1000,00 (mille).
Alla domanda devono essere allegati:
– Attestazione della votazione conseguita
– Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata “familiari a carico”
– Autocertificazione a conferma che anche per l’anno in corso i familiari sono a carico
– Iban del richiedente
E – Erogazione di sussidi straordinari: sussidi una tantum annuali per basso
reddito ( lettera a) e figli con handicap ( lettera b)
a) Per i lavoratori con famiglia numerosa (dai 3 figli in su), potrà essere erogato un
contributo straordinario annuale.
Il Comitato delibera il sotto indicato scaglione di reddito, derivante dal modello ISEE, a cui
verrà conseguentemente liquidato l’importo relativo:
– Da euro 0,00 a euro 5.000,00 verranno liquidati euro 500,00
– Da euro 5.001,00 a euro 7.000,00 verranno liquidati euro 250,00
– Con un valore isee superiore ai 7.000,00 euro non verrà liquidato nessun importo

Il Comitato fa salva comunque la possibilità di liquidare importi diversi a proprio ed
insindacabile giudizio in caso di mancanza di fondi.
Alla domanda devono essere allegati:
– Modello ISEE
– Iban del richiedente
b) Per i lavoratori con figli portatori di handicap potrà essere erogato un sussidio
straordinario annuale secondo il seguente parametro ISEE:
– Da euro 0,00 a euro 12.000,00 verrà liquidata la somma di euro 500,00
– Con un valore ISEE superiore ai 12.000,00 euro non verrà liquidato nessun importo
Alla domanda devono essere allegati:
– Modello ISEE
– Iban del richiedente
– Documento attestante l’invalidità
Su giudizio insindacabile del Comitato di Gestione, per particolari casi non previsti dal
presente Regolamento potranno essere erogati aiuti ai dipendenti di aziende palesemente
in difficoltà economica.
F – rimborso spese per l’acquisto dei libri scolastici per alunni delle scuole
medie e superiori.
Questo contributo è concesso solo agli operai agricoli ed ai loro familiari a
carico.
L’ E.B.A.L rimborserà € 200 per ciascun figlio per l’acquisto dei libri scolastici, previa
presentazione di documentazione delle spese sostenute (fattura o scontrino)
Alla domanda vanno allegati:
– Fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi denominata “familiari a carico”
– Fattura o scontrino fiscale della prestazione
– Iban del richiedente

G – Convenzioni sottoscritte dall’E.B.A.L.
I soggetti aventi diritto di cui all’art. 3 potranno altresì usufruire di eventuali convenzioni
che l’E.B.A.L. sottoscriverà con centri privati e non.
Gli operai per usufruire dei trattamenti straordinari di cui ai punti A); B); C); D); E); F); del
presente articolo 7, devono, per l’anno in corso o per l’anno precedente, aver lavorato
almeno 101 (centouno) giornate. (non cumulabili)
Le prestazioni dell’articolo 7 spettano nell’anno fino ad un massimo di spesa prevista dai
singoli punti del regolamento. Quanto poi al fatto della cumulabilità di due domande
relative ad uno stesso nominativo ma per prestazioni straordinarie differenti, le richieste,
in questo caso, verranno pagate entrambe.
Le domande volte ad ottenere i trattamenti straordinari previsti dal presente articolo
dovranno essere tutte sottoposte all’approvazione del Comitato di Gestione il quale, di
volta in volta, delibererà sulla loro liquidazione e potrà liquidare importi diversi a proprio
ed insindacabile giudizio in caso di mancanza di fondi.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in piu’ aziende durante il corso
dell’anno, è possibile presentare domande per gli art. 6 e 7 compilando un
modulo per ogni azienda oppure compilando un solo modulo e allegando una
CU che certifica le giornate lavorate.


Articolo n. 8 – CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL
PERSONALE.
Il Comitato di Gestione, nell’ intento di promuovere lo sviluppo delle capacità produttive e
professionali delle aziende aderenti all’ E.B.A.L., concede aiuti economici per la
realizzazione di percorsi formativi OBBLIGATORI aventi come scopo la qualificazione, la
specializzazione, la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale dipendente
e dei titolari delle imprese. Gli aiuti sono concessi in base alla disponibilità economica
dell’Ente che dovrà, prioritariamente, coprire il fabbisogno delle prestazioni di cui agli
articoli 6 e 7 del presente regolamento.
I soggetti che potranno accedere ed usufruire di tali aiuti sono:
– Le aziende regolarmente iscritte all’ ente ed in regola con i versamenti;
– le OO.SS. e datoriali costituenti l’ente direttamente o attraverso i propri enti di
formazione e/o convenzionati;
– le organizzazioni sindacali che faranno attività di informazione

Le aziende nuove iscritte che non hanno ancora maturato il diritto alla prestazione
dovranno sottoscrivere l’impegno a riconoscere il debito che matureranno nei confronti
dell’Ente.
Le parti sopra richiamate potranno richiedere il finanziamento di tali iniziative, presentando
domanda entro il 31 marzo di ogni anno al Comitato di Gestione dell’E.B.A.L., che
adotterà, per i soli corsi sulla sicurezza e relativi al T.U. 81/2008, una procedura
abbreviata consistente nell’approvazione, previa istruttoria della segreteria dei predetti
corsi, tramite stretto giro di mail tra i componenti il comitato di gestione. La segreteria
E.B.A.L. provvederà a comunicare l’esito al richiedente e per conoscenza all’Osservatorio di
competenza.
La spesa massima ammissibile per singolo piano per corso non potrà eccedere gli €
7.000,00 (settemila/00) entro il limite massimo di € 20(venti) all’ora, omnicomprensive,
per partecipante. In deroga solo per i corsi RSPP la spesa massima ammissibile sarà di €
9.000,00 (novemila/00).
Il numero minimo consentito di destinatari finali per singolo corso è di 7 (sette)
partecipanti e dovrà essere garantita la partecipazione effettiva dei soggetti interessati
all’attività formativa per una percentuale minima del 75% del monte ore indicato nel
corso.
E’ consentito al titolare di ogni singola azienda presentare progetti di formazione
obbligatoria per sé stesso e per i propri dipendenti (Il numero minimo consentito
di destinatari finali per singolo corso è di 7 partecipanti) utilizzando moduli da
richiedere alla segreteria E.B.A.L..
L’aiuto concedibile sarà pari ad un finanziamento fino al 100% delle spese indicate in
progetto ed effettivamente sostenute in sede di rendicontazione. Questa percentuale va
in base alle disponibilità finanziarie.
In caso di richieste superiori alle reali disponibilità dell’Ente sarà cura del Comitato
deliberare l’approvazione e l’importo da riconoscere.
Nel modulo da compilare dovranno essere indicati:
– la data di inizio corso;
– l’argomento trattato nel corso;
– le ore totali del corso;
– i nominativi dei soggetti destinatari, che dovranno essere obbligatoriamente quelli
dei titolari, delle aziende regolarmente iscritte all’E.B.A.L. da almeno due anni alla
cassa ed in regola con i versamenti, dei loro coadiuvanti familiari e/o dei lavoratori
occupati presso tali aziende; fatto salvo quanto previsto per i corsi sulla sicurezza;
– la richiesta di finanziamento;
Sarà cura del soggetto proponente verificare e garantire l’idoneità dei destinatari e la
regolarità di iscrizione all’Ente, anche con l’ausilio della segreteria tecnica che rilascerà
opportuna documentazione.
Le attività formative dovranno concludersi, a pena di revoca degli aiuti concessi, entro il
31/12. L’avvio dell’attività corsuale dovrà essere comunicato al Comitato E.B.A.L. e dovrà
avere inizio entro e non oltre 10 (dieci) mesi dalla comunicazione di concessione del
finanziamento. E’ facoltà dell’Ente decidere di effettuare sopralluoghi congiunti per
verificare l’effettiva attività formativa.

L’erogazione degli aiuti verrà effettuata, al termine della formazione ed a rendicontazione
presentata, previa verifica e regolarità della documentazione esibita.
La rendicontazione dovrà contenere:
– Registri presenze debitamente firmati da allievi e docenti;
– Attestati di partecipazione;
– Ultima busta paga degli allievi partecipanti
Per garantire l’informazione ai soggetti destinatari delle opportunità e delle provvidenze
gestite dall’Ente, potranno essere previsti e finanziati piani di attività informativa
straordinaria realizzati anche dalle OO.SS. e datoriali costituenti l’EBAL, direttamente o
attraverso i propri enti di formazione e/o convenzionati. Sarà cura del comitato di gestione
definire le risorse a disposizione per i singoli piani e le modalità di rendicontazione.
Il Comitato dell’Ebal autorizza i soggetti che hanno presentato un programma
formativo ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di svolgere le attività formative a
distanza FAD (on line) sia utilizzando la modalità sincrona (tutti davanti allo
schermo contemporaneamente), modalità che viene indicata come preferibile,
sia la modalità asincrona (partecipazione del discente a lezioni che sono preregistrate),
laddove riconosciuto dalla legge.
Gli enti formatori dovranno comunicare all’Ebal l’avvio di ogni corso indicando
altresì il calendario delle lezioni e la piattaforma su cui verrà realizzata
l’attività.


Articolo n. 9 – SOSPENSIONE DEL DIRITTO
I provvedimenti di sospensione o di addebiti che saranno presi a carico del lavoratore dagli
Enti preposti, avranno effetto anche per indennità integrativa erogata dall’E.B.A.L. Il
lavoratore è comunque tenuto a rimborsare quanto indebitamente percepito.


Articolo n. 10 – DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.
Le domande, di cui all’art. 6 e 7 a pena di decadenza devono essere presentate all’E.B.A.L.
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui l’Ente preposto
all’erogazione ha liquidato definitivamente la pratica riferita all’evento. Nel caso di
richieste per prestazioni ai sensi dell’art 7, le stesse dovranno pervenire entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello della spesa affrontata.
La spedizione potrà avvenire con mezzi telematici o attraverso la posta sia ordinaria che
straordinaria, in tal caso farà fede il timbro postale di avvenuta spedizione.

Devono essere corredate da tutta la documentazione richiesta firmate in originale dal
lavoratore e firmate e timbrate in originale dal datore di lavoro.
Le richieste per art. 6 e 7 dovranno essere presentate tramite l’apposito modulo
allegando la documentazione richiesta.


Articolo n. 11- NORME GENERALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme stabilite
dagli Enti preposti a tali adempimenti.

Il presente Regolamento è stato redatto secondo le norme stabilite dall’Accordo istitutivo
del 30 settembre 1974 e sue modifiche ed integrazioni.

È stato approvato dalle organizzazioni Sindacali regionali della Liguria:
Confagricoltura Liguria
Coldiretti Liguria
Confederazione Italiana Agricoltori Liguria
FAI-C.I.S.L. Liguria
FLAI-C.G.I.L. Liguria
UILA-U.I.L. Liguria

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni norma presente in precedenti regolamenti.